Le prestazioni previdenziali in favore del lavoratore
Continuando il discorso iniziato nel post precedente, esaminiamo le prestazioni che gli enti previdenziali erogano in favore del lavoratore a seguito del verificarsi dell'evento assicurato.
Anzitutto è necessario dire che queste prestazioni vengono erogate in base al principio di automaticità: anche se il datore di lavoro non adempie ai propri obblighi verso l'ente previdenziale, le prestazioni vengono erogate comunque. Il datore di lavoro sarà poi sanzionato per non aver ottemperato agli obblighi.
Possiamo avere prestazione economiche e prestazioni sanitarie
Le prestazioni economiche sono delle somme di denaro erogate dall'ente previdenziale a lavoratore. Possono essere periodiche oppure una tantum (cioè date una sola volta):
- pensione (in questo video si può approfondire il funzionamento del sistema di calcolo della pensione)
- indennità giornaliera (es. per malattia, infortunio, malattia professionale);
- indennizzo: somma una tantum - invalidità sino al 15% - o rendita - invalidità oltre 15% - pagata per un danno psicofisico;
- rendita per inabilità permanente: prestazione periodica erogata in caso di inabilità permanente, assoluta o parziale;
- rendita ai superstiti: prestazione erogata a moglie/figli in caso di morte del lavoratore;
- beneficio una tantum: prestazione economica in favore dei familiari (es. spese funebri);
- assegni, una tantum o mensili per l'invalidità;
- rimborsi spese, per spese sostenute a seguito di infortunio (farmaci, viaggio, alloggio in strutture convenzionate, cure termali).
- accertamenti medico-legali, per certificare il diritto a ricevere una determinata prestazione;
- cure ambulatoriali di tipo medico-chirurgico;
- prestazioni di riabilitazione;
- dispositivi tecnici (protesi, ausili vari).
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